Agenzia Rolando

Agenzia Rolando Studio di Consulenza Automobilistica specializzato in immatricolazioni veicoli esteri ed extracee, collaudi, passaggi di proprietà, revisioni autocarri..

Si comunica che domani Mercoledì 11 Novembre rimarremo chiusi per la Festività del Santo Patrono San Martino.Di seguito ...
10/11/2015

Si comunica che domani Mercoledì 11 Novembre rimarremo chiusi per la Festività del Santo Patrono San Martino.
Di seguito ricordiamo la LEGGENDA DI SAN MARTINO:
Era l'11 novembre: il cielo era coperto, piovigginava e tirava un ventaccio che penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere era avvolto nel suo ampio mantello di guerriero.
Ma ecco che lungo la strada c'è un povero vecchio coperto soltanto di pochi stracci, spinto dal vento, barcollante e tremante per il freddo.
Martino lo guarda e sente una stretta al cuore. "Poveretto ­ pensa ­- morirà per il gelo!"
E pensa come fare per dargli un po' di sollievo. Basterebbe una coperta, ma non ne ha.
Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe comprarsi una coperta o un vestito; ma per caso il cavaliere non ha con sé nemmeno uno spicciolo.
E allora cosa fare? Ha quel pesante mantello che lo copre tutto. Gli viene un'idea e, poiché gli appare buona, non ci pensa due volte. Si toglie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà una metà al poveretto.
"Dio ve ne renda merito!", balbetta il mendicante, e sparisce.
San Martino, contento di avere fatto la ca**tà, sprona il cavallo e se ne va sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che mai, mentre un ventaccio rabbioso pare che voglia portargli via anche la parte di mantello che lo ricopre a malapena.
Ma fatti pochi passi ecco che smette di piovere, il vento si calma. Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa sereno, l'aria si fa mite.
Il sole comincia a riscaldare la terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo mantello.
Ecco l'estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per festeggiare un bell'atto di ca**tà.

02/11/2015

Perché scegliere l'Agenzia Rolando?
La nostra Agenzia è un punto di riferimento nel settore della consulenza automobilistica per privati ed operatori professionali.
Competenza, professionalità e celerità sono le caratteristiche che ci contraddistinguono.
L'Agenzia Rolando è specializzata nell'offrire una vasta gamma di servizi, tra cui:
- Nazionalizzazioni veicoli provenienza estera
- Collaudi allestimenti su veicoli industriali
- Revisioni Gru/autogru/apparecchi di sollevamento
- Revisioni Veicoli industriali superiori ai 3500 Kg in sede privata (ex l. 870/86)
- Licenze merci c/proprio e c/terzi
- Passaggi di proprietà
- Perdite di possesso
- Radiazioni per esportazione
- Duplicati certificati di proprietà per smarrimento/deterioramento
- Visure
- Immatricolazioni Moto - Auto - Macchine Operatrici e Macchine Agricole
- Immatricolazioni autocarri e rimorchi
- Immatricolazioni veicoli nuovi ed esteri
- Immatricolazioni veicoli provenienti dall'America
- Immatricolazioni veicoli di Interesse Storico (con servizio ASI)
- Reimmatricolazioni
- Duplicati carte di Circolazione per deterioramento/smarrimento
- Rinnovo patenti con medico in sede..e molto altro ancora!
Da noi troverai di certo tutto il supporto di cui hai bisogno.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO IN AMBITO UE Quesito:Un cittadino italiano, sempre residente in Italia, acquista un ...
02/11/2015

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLO IN AMBITO UE
Quesito:
Un cittadino italiano, sempre residente in Italia, acquista un veicolo in territorio UE, attraverso il noleggio a lungo termine, al fine utilizzarlo in Italia (si consideri il veicolo provvisto di documenti di immatricolazione definitivi). In questa fattispecie, sarebbe prevista l'applicazione dell' art. 132 cc 1 e 5 Cds, dopo un anno dall'ingresso in Italia?
RISPOSTA
L'art. 132 del Codice della Strada dice "Gli autoveicoli . immatricolati in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno".
Non ci sono eccezioni salvo che si tratti di cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
Pertanto se il veicolo è immatricolato all'estero rientra nell'art. 132 CDS.

MACCHIA D'OLIO SULLA STRADA - Responsabilità dell'ente proprietario o gestore La Corte di Cassazione, con sentenza del 2...
05/10/2015

MACCHIA D'OLIO SULLA STRADA - Responsabilità dell'ente proprietario o gestore
La Corte di Cassazione, con sentenza del 21/09/2015 n. 18464, ha chiarito che se la perdita di controllo del veicolo è stata provocata dalla presenza di una macchia di olio sulla sede stradale, l'ente preposto alla manutenzione del tratto in cui è avvenuto il sinistro può invocare il caso fortuito, così da liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 CC, ogni qual volta il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore.

Sono on-line nel sito www.agenziarolando.it le NEWS DI OTTOBRE! Di seguito una sintesi:- CERTIFICATO DI PROPRIETA' DIGIT...
05/10/2015

Sono on-line nel sito www.agenziarolando.it le NEWS DI OTTOBRE! Di seguito una sintesi:
- CERTIFICATO DI PROPRIETA' DIGITALE (CDPD)
Dal 5.10.2015 viene introdotto il Certificato di proprietà digitale (CDPD) che sostituisce il Certificato di proprietà cartaceo (CDP):
- il CDP non viene più stampato ma viene prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri Archivi magnetici;
- le nuove procedure STA e Copernico restituiscono una ricevuta (da stampare su carta bianca formato A4) dell'avvenuto espletamento della formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i riferimenti (codici di accesso) per la visualizzazione della ricevuta e del CDPD;
- la ricevuta e il CDPD possono essere visualizzati (al fine di verificarne l'autenticità) in qualsiasi momento dall'utente attraverso la lettura, mediante smartphone o altro dispositivo idoneo, del QR-code presente sulla ricevuta oppure mediante collegamento all'indirizzo web indicato nella ricevuta stessa (servizio "Consulta il Certificato di proprietà digitale" del Sito web istituzionale "www.aci.it");
- per trattare le formalità, l'Operatore PRA o STA deve essere autorizzato ad accedere al Certificato dal soggetto intestatario del veicolo o da un eventuale avente titolo tramite una "delega", prodotta in automatico dalle nuove procedure, che deve essere obbligatoriamente allegata al fascicolo della formalità, pena ricusazione della stessa;
- tramite apposita applicazione predisposta da ACI (denominata Gestione Atto Digitale - GAD e disponibile attraverso il link "Gestione Certificato di Proprietà" ) gli STA possono produrre un supporto cartaceo del CDPD che consente la presentazione delle formalità in presenza di CDPD, contiene le informazioni relative ad eventuali formalità successive registrate in Archivio PRA senza rilasci di ulteriori CDPD, deve essere richiesto ad uno STA (pubblico o privato) anche da parte di Studi di consulenza non abilitati allo STA ed è necessario a Notai e Comuni per predisporre gli atti.
Le procedure verranno implementate nel mese di Febbraio 2016 per digitalizzare l'intero processo.

- PROROGATO IL TERMINE per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori
Con delibera n. 8/2015 il Comitato centrale Albo Autotrasportatori, nella seduta del 29 settembre u.s., ha prorogato fino al 15 novembre 2015 il termine per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo.
A partire dal 16 novembre 2015, a seguito di apposita ulteriore delibera, analoga funzione sarà attivata per i committenti dei servizi di trasporto che vogliano verificare la regolarità contributiva delle imprese iscritte all'Albo con le quali sottoscrivere un contratto di trasporto.

Per ulteriori approfondimenti visita il ns. sito www.agenziarolando.it oppure contattaci al nr. 049/9600758.

IL MERCATO DELL'AUTOMOBILE IN ITALIA ED EUROPA1° Semestre 2015Il mercato per marca, per aree geografiche, per alimentazi...
29/09/2015

IL MERCATO DELL'AUTOMOBILE IN ITALIA ED EUROPA
1° Semestre 2015
Il mercato per marca, per aree geografiche, per alimentazione, per segmento, per carrozzeria.
Rilevazioni Anfia / Unrae

SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINIQuali sono le norme di riferimento che regolano i sistemi di ritenuta per i bambini nei s...
18/09/2015

SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI
Quali sono le norme di riferimento che regolano i sistemi di ritenuta per i bambini nei sedili ANTERIORI? I seggiolini in particolare appartenenti alla 3^ categoria si possono mo***re anteriormente?
RISPOSTA
L'utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini è soggetto a regole diverse in relazione al tipo di veicolo sul quale il bambino viene trasportato, all'eventuale assenza delle cinture di sicurezza sul veicolo, alle norme di omologazione del sistema di ritenuta ed, infine, all'eventuale presenza dell'airbag in corrispondenza del sedile sul quale deve essere installato il sistema.
In linea generale, alla luce delle vigenti norme di comportamento:
- è previsto l'utilizzo di dispositivi di ritenuta omologati ed adeguati al peso del bambino di altezza inferiore a 1,5 m e con peso inferiore a 36 kg sui posti anteriori di autovetture M1 (compresi TAXI e NCC);
- si esclude la possibilità di trasportare bambini su veicoli delle categorie N1, N2, N3 ed assimilati in quanto su detti veicoli è consentito il trasporto del personale addetto (ad es., al trasporto della merce), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 82 CDS;
- è espressamente vietato il trasporto di bambini sui sedili anteriori di veicoli sprovvisti di cinture di sicurezza;
- si ritiene vietato anche il trasporto di bambini con seggiolini contromarcia sui posti protetti da airbag, in quanto pur non essendo prevista l'applicazione di specifiche sanzioni, il trasporto espone il conducente a pesanti responsabilità in caso di incidente.
Per quanto riguarda le norme costruttive di omologazione dei dispositivi in parola, si evidenzia che in base alla recente direttiva 2014/37/UE recepita con DM 15.5.2014, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere omologati in conformità al regolamento:
- UNECE 44/03 o al DM 19.11.1977 (che, in linea generale, classifica i sistemi in 5 gruppi massa del bambino da "0" a "3") oppure
- UNECE 129 del tipo i-Size (che, in linea generale classifica i sistemi in 7 classi di altezza del bambino da "A" a "G" e prevede l'utilizzo di ancoraggi ISOFIX che sfruttano corrispondenti ancoraggi ISOFIX eventualmente installati sul veicolo); i sistemi ISOFIX sono stati introdotti negli Stati UE dal 2006.
In conclusione, si ricorda che, fermo restando il rispetto delle predette norme generali di comportamento e l'utilizzo di dispositivi omologati, ai fini di una corretta installazione dei sistemi di ritenuta in parola occorre attenersi rigorosamente alle informazioni sul montaggio che devono essere obbligatoriamente fornite dal fabbricante del sistema e dalla casa costruttrice del veicolo.

18/09/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE AUTOTRASPORTO
I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro il 31 maggio 2016. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 (7) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima o, in caso di presentazione in pari data, quella con il minore contributo richiesto.
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate:
- dal 28 settembre 2015 ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015,
- in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi ed Incentivi.

Lo sapevi che...In caso di incidente stradale, per la rottamazione del veicolo incidentato non basta esibire il preventi...
18/09/2015

Lo sapevi che...
In caso di incidente stradale, per la rottamazione del veicolo incidentato non basta esibire il preventivo che dimostra la non economicità delle riparazioni: il danneggiato che ha rottamato il veicolo incidentato e intende ottenere come risarcimento una somma in grado di consentire l'acquisto di un veicolo di valore pari a quello demolito, deve produrre in giudizio l'apposito certificato attestante la rottamazione del mezzo.

TRASPORTO PERSONE SU AUTOCARRO FUORISTRADAUn veicolo fuoristrada 5 posti immatricolato autocarro ad uso privato può esse...
11/09/2015

TRASPORTO PERSONE SU AUTOCARRO FUORISTRADA
Un veicolo fuoristrada 5 posti immatricolato autocarro ad uso privato può essere usato tutti i giorni?
Anche sabato e domenica per circolazione privata?
In caso contrario quali sanzioni?
RISPOSTA
La lettera d), comma 1 dell'art. 54 del Codice della Strada definisce l'autocarro (avente qualsiasi massa complessiva) come un veicolo adibito al trasporto di cose. Pertanto, in linea generale, tali veicoli non consentono il trasporto di persone salvo quelle addette al carico e allo scarico delle merci oppure quelle addette all'uso delle cose trasportate. Non è quindi ammesso il trasporto di persone non addette a tale scopo (E' prevista una sanzione pecuniaria e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi).
Non esistono divieti di utilizzo del veicolo in particolari giorni della settimana o in particolari orari (ad es. la domenica) salvo che non siano in vigore divieti espressi da apposita segnaletica o specifica normativa (ad es. limitazione alla circolazione per alcune categorie di veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 t , stabilita annualmente con apposito decreto del MIT).

01/09/2015

I trasporti eccezionali sono un settore complicato, che richiede continui interventi chiarificatori da parte del ministero. Dopo i numerosi giunti ...

01/09/2015

Indirizzo

Via Rolando, 34
Piazzola Sul Brenta
35016

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