17/07/2026
IL CODICE IN PILLOLE
DIFFERENZA TRA CIRCOLAZIONE IN BICI SU:
A) PISTA CICLABILE;
😎 CORSIA CICLABILE;
C) PISTA CICLOPEDONALE.
L'art. 182 del Codice della strada, al comma 9, prescrive che: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono". Si tratta, quindi, di un obbligo giuridico a tutti gli effetti, e chi lo viola incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'art. 3 del Codice della strada, invece, definisce la pista ciclabile una porzione longitudinale della strada fisicamente separata dalla carreggiata (tramite un cordolo, una barriera o un dislivello) e riservata esclusivamente alla circolazione dei velocipedi.
Di contro, la corsia ciclabile, è un'area interna alla carreggiata stessa, non separata fisicamente, ma chiaramente indicata dalla segnaletica orizzontale (striscia bianca sul bordo strada con il simbolo della bicicletta dipinto sull'asfalto).
In entrambi i casi, pedoni e altri utenti non possono accedervi.
Esiste, però, una terza tipologia di percorso: la pista ciclopedonale che è accessibile anche ai pedoni e che, proprio per questo motivo, non rientra nella definizione di pista "riservata" ai ciclisti. Quando il percorso è promiscuo, l'obbligo previsto dall'articolo 182 non scatta.
La pista ciclopedonale è riconoscibile, dalla doppia segnaletica che raffigura sia una bicicletta che un pedone, allora non è "riservata" ai soli velocipedi, e il ciclista che preferisce scendere sulla carreggiata per evitare il traffico pedonale, o semplicemente per ragioni di sicurezza, non commette alcuna infrazione e non può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 182. Difatti, In presenza di un afflusso eccessivo di passanti su una ciclopedonale, sarebbe controproducente e persino pericoloso costringere il ciclista a rimanere in quello spazio condiviso, quando la carreggiata può rappresentare una soluzione più sicura per tutti.
ATTENZIONE: In caso di incidente, se un ciclista ha a disposizione una pista ciclabile riservata o una corsia ciclabile regolarmente segnalata, ma sceglie deliberatamente di ignorarla e di procedere in carreggiata, e in quella carreggiata viene investito, il giudice ha tutti gli strumenti per riconoscere un concorso di colpa a carico del ciclista, ai sensi dell'art. 1227 del c.c..
Questo istituto consente al magistrato di ridurre proporzionalmente, o addirittura azzerare del tutto, il risarcimento del danno spettante al ciclista, anche nei casi in cui la responsabilità principale dell'incidente ricada sull'automobilista.
Lo stesso principio si applica anche alla pratica della marcia affiancata fuori dai centri abitati, esplicitamente vietata ai ciclisti. In questo caso la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale violazione contribuisca in modo determinante a stabilire le responsabilità in caso di incidente.
Articolo di Teresio Viotti