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20/02/2017

20 FEBBRAIO 201713:33
carta circolazione © Ansa
carta circolazione © ANSA/Ansa

Addio al libretto di circolazione e al certificato di proprietà dell'auto. Nella riforma della Pubblica Amministrazione, infatti, ci dovrebbe essere anche la più volte annunciata integrazione tra le competenze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'Aci e della Motorizzazione, che dovrebbero confluire in un'agenzia unica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tradotto in soldoni, significa che, come ha annunciato oggi il viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini, l'automobilista avrà ''un solo documento per l'auto al posto dei due attuali'' prodotti da Aci (il certificato di proprietà del veicolo) e Motorizzazione (il libretto di circolazione), ''con responsabilità del Ministero''. ''Avevo preso questo impegno due anni fa e l'ho mantenuto'', ha aggiunto Nencini sottolineando che ''per i cittadini ci sarà un risparmio di 39 euro''. In sostanza per ogni pratica di immatricolazione o passaggio di proprietà si pagheranno 61 euro contro gli attuali 100.

Sul tema si era pronunciata lo scorso 7 febbraio anche l'Autorità Antitrust che aveva chiesto l'istituzione di "un'unica agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal Mit e da Aci", precisando che la nascita della nuova agenzia avrebbe avuto come conseguenza "l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione" degli autoveicoli. Il tutto nell'ottica di una "semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse''. l'Antitrust segnalava anche come "non ammissibile" "la commistione, in seno ad Aci e agli Ac provinciali, tra l'attività istituzionale di gestione del PRA, le attività federali del settore dell'automobilismo e una serie di altre attività commerciali, soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

L'integrazione tra le competenze dei due Enti, oltre che ridurre i costi correlati alla gestione dei dati, metterebbe fine anche ad una anomalia tutta italiana. Infatti, se la carta di circolazione emessa dalla Motorizzazione e' l'unico documento valido per la circolazione dei veicoli in tutti i Paesi, per l'ordinamento italiano c'e' anche la necessita' di iscrivere il veicolo al PRA gestito dall'Aci. Solo attraverso questa iscrizione, infatti, l'intestatario del veicolo diventa proprietario.

20/11/2016
11/11/2016

ROMA - Gli uffici del dipartimento dei Trasporti e le autofficine autorizzate a fare la revisione dovranno controllare che i proprietari dei veicoli abbiano sempre pagato tassa di proprietà e...

27/10/2016

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ignazio Zullo, Erio Congedo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola) chiedono alla Regione di valutare, caso per caso, la radiazione dell?auto dei pugliesi evasori dal PRA.

01/10/2016

Circolazione con veicoli sottoposti a vincoli oppure non assicurati o non revisionati: conseguenze
Negli ultimi mesi vi sono stati chiarimenti ministeriali che hanno riguardato l’ambito della guida illecita di veicoli su cui gravano vincoli -in particolare il pignoramento- e della guida senza l’obbligatoria copertura assicurativa.

Cogliamo l’occasione per riassumere brevemente le conseguenze in caso di circolazione con un veicolo sottoposto a vincolo oppure non assicurato o non revisionato.

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare che rende indisponibile un veicolo ma non lo toglie dalla proprietà del debitore; può essere emesso a fonte di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali non pagate, da parte di agenti della riscossione.

Al fermo può seguire, se il debito rimane impagato, il pignoramento e la vendita coattiva, e ciò è specificamente previsto come sanzione accessoria nel caso in cui si venga trovati a circolare con un o sottoposto a fermo. La sanzione pecuniaria è, in questo caso, di 776 euro (massimo 3.111 euro), con -appunto- la confisca del mezzo. Più precisamente gli organi di polizia compilano il verbale di contestazione relativamente alla sanzione pecuniaria e lo trasmettono all’agente della riscossione che poi provvede a pignorare il veicolo.

Riferimenti normativi
- Dpr 602/1973 art.86
- Codice della strada art.214 comma 8
- Circolare Ministero dell’Interno n. M/6326150-21 del 25/1/2008
- Circolare ACI n. DSD/0010649/09 del 1/9/2009

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PIGNORATO
Per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi la normativa italiana prevede una procedura particolare, attivata tramite notifica al debitore di un atto di ingiunzione con il quale viene intimato di provvedere alla consegna dei beni pignorati -che vengono indicati con esattezza- entro 10 giorni all’istituto di vendite giudiziarie del territorio di domicilio/residenza del debitore. Ciò unitamente a tutta la documentazione relativa alla proprietà, all’uso dei beni.
Al momento della consegna l’istituto di vendite giudiziarie assume la custodia del bene che fino a quel momento era in capo al debitore.

Se il debitore non provvede è la polizia stradale che può occuparsi della consegna del veicolo all’istituto di vendite giudiziario sia rinvenendolo che, eventualmente, accertandone la circolazione.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Interno che con una circolare dell’8 Agosto 2016 ha spiegato che il “rinvenimento” non può avvenire andando a cercare il veicolo presso i luoghi frequentati dal debitore (dimora, lavoro), ma solo nell’ambito della normale attività di controllo. In breve, il rinvenimento non può avvenire su iniziativa del creditore con un intervento mirato.

Quindi la polizia stradale che nell’ambito delle proprie attività di controllo verifica la presenza di un vincolo sul veicolo circolante deve, nel caso di pignoramento, confiscare il veicolo -e tutta la documentazione relativa alla proprietà- per poi occuparsi della consegna dello stesso all’istituto di vendite giudiziarie o ad altro deposito autorizzato.

Le sanzioni applicabili, se sul veicolo c’era anche un fermo amministrativo, sono quelle previste per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo già viste. La normativa che ha modificato il codice di procedura civile per il pignoramento non prevede sanzioni specifiche.

Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile, art. 521-bis introdotto dal Dl 132/2014 convertito nella Legge 162/2014
- Circolare ACI n. 005/0006833/14 del 18/11/2014
- Circolare Ministero dell’Interno n.300/a/5502/16/101/20/21/4 dell’8/8/2016

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO
Stante l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli in circolazione (r.c.auto), è risaputo che dal 18/10/2015 non è più obbligatorio esporre o portare con sé il contrassegno di assicurazione perché le informazioni sulla copertura dovrebbero circolare telematicamente, pur se anche da disposizioni ministeriali è bene sempre avere con sé il certificato di assicurazione.

In realtà a seguito di una rilevazione “a distanza” sulla mancata copertura assicurativa ad oggi non esiste una procedura automatica di sanzionamento (perché manca ancora l’omologazione e la funzionalità accertata degli strumenti di rilevazione), ma una procedura che prevede comunque una conferma più diretta, con invio al proprietario del mezzo di un avviso a produrre prova della copertura.
In ogni caso, accertata la mancata copertura, scatta il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa di euro 848 (massimo euro 3.393).

Il pagamento della multa non è sufficiente però a regolarizzarsi e riprendere possesso del veicolo; occorre anche attivare una polizza assicurativa e portarla in visione all’ufficio di polizia. In caso contrario il veicolo resterà sequestrato a tempo indeterminato. Potrebbe poi intervenire il Prefetto con un’ordinanza che intimi al trasgressore di riattivare la polizza r.c.auto entro un termine; se questa intimazione rimanesse inascoltata potrebbe scattare la confisca del mezzo.

Riferimenti normativi
- Codice della strada art.193
- Parere Ministero dei trasporti n.3560 del 21/7/2015
- Circolare Ministero dell’Interno del 5/5/2016 (n.300/A/3196/16/101/20/21/1).

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO NON REVISIONATO
Si ricorda che la revisione obbligatoria dei veicoli scatta al quarto anno successivo dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Se si viene fermati alla guida di un veicolo non revisionato si è soggetto ad una sanzione di 169 euro (massimo 679 euro) e la circolazione viene sospesa fino all’effettuazione della revisione. Il veicolo quindi è inutilizzabile, lo si può unicamente portare presso un’officina o presso il Dtt (dipartimento trasporti, ex Motorizzazione) al fine di effettuare la revisione.
Se ciò non viene fatto e si continua a circolare senza effettuare ancora la revisione, in caso di accertamento la sanzione che scatta è di 1.957 euro (massimo 7.829 euro) con fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Se si viene fermati in autostrada alla guida di un veicolo non revisionato oltre alla sanzione (sempre di 169 euro) scatta subito il fermo amministrativo del veicolo che può essere cancellato solo dopo la prenotazione dell’intervento di revisione.

Riferimenti normativi
- Codice della strada art.80

Un salto nel passato!
29/09/2016

Un salto nel passato!

03/08/2016

OSTUNI - Sarà presentato domani il dossier completo presentato al Ministero della Cultura della candidatura di Ostuni a «Capitale italiana della Cultura 2018». Come si ricorderà, nel 1996, la scuola «Monnet» intr...

20/07/2016

Riforma Madia, slitta di sei mesi l’attuazione della riforma del Pra

Il governo prende tempo sulla riforma della pubblica amministrazione. L’esecutivo si concede sei mesi in più del previsto, diciotto anziché dodici, per emanare alcuni decreti attuativi della legge che porta il nome del ministro Marianna Madia. Il governo, così, avrà tempo fino alla fine di febbraio 2017 per presentare i testi attuativi. Le norme in questione riguardano la riduzione di uffici ministeriali e delle autorità di controllo, l’organizzazione dei ministeri, il Pra (pubblico registro automobilistico) e le semplificazioni in tema di sport. Lo slittamento è contenuto nel decreto di proroga delle missioni internazionali, approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. La proposta di rinviare i decreti attuativi è stata avanzata dal relatore per la commissione Difesa, Vito Vattuone (Pd), e approvata dal Senato: il provvedimento è entrato in vigore il 16 luglio.

Documento unico di circolazione delle auto - Uno dei futuri decreti istituirà un documento unico di circolazione delle auto e definirà i termini dell’interazione tra le banche dati del Pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione. Il provvedimento sancirà il passaggio del Pra (oggi in capo all’Aci) al ministero dei Trasporti e a dettare le nuove regole per il documento unico (circolazione e proprietà). Le banche dati di Aci e Motorizzazione civile dovrebbe diventare più “interoperabili”. Significa che sopravviveranno tutte e due le strutture e che, al massimo, dovranno collegare i propri dati per arrivare al documento unico.

Indirizzo

S. S. 275 KM10+ 900
Nociglia
73020

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 19:00
Martedì 08:00 - 19:00
Mercoledì 08:00 - 19:00
Giovedì 08:00 - 19:00
Venerdì 08:00 - 19:00
Sabato 08:00 - 19:00

Telefono

0836/936068

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