17/04/2014
Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici m***ati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi m***a pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rim***aggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie.
***ATTENZIONE***
Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.