04/04/2026
La Direzione Generale per la Motorizzazione è intervenuta con una nuova nota di chiarimento (prot. n. 9530 del 30/03/2026) che aggiorna e corregge quanto indicato nella precedente circolare del 20 febbraio 2026. Ecco i punti che ci riguardano più da vicino.
🔧 NASTRO OPERATIVO
Dal 1° novembre 2025 la disciplina è interamente regolata dal **D.M. 191/2025** e dai decreti dirigenziali n. 392 e n. 431 del 2025. La vecchia circolare RU/4791/2017 su questo punto è definitivamente superata.
👷 ASSISTENTE ALLE OPERAZIONI TECNICHE
La figura è ora disciplinata dal Decreto dirigenziale n. 533 del 11/12/2025 e dalle circolari vigenti della DG Motorizzazione sulla quale ci siamo già espressi.
🚌 REVISIONE AUTOBUS (M2/M3) e MODELLO TT2100
Nessuna novità: rimane tutto invariato secondo la nota RU/4791/2017. Il modello TT2100 (allegato 4) è confermato.
⚖️ IL PUNTO CHE CI RIGUARDA DIRETTAMENTE: LA RESPONSABILITÀ
Il MIT richiama espressamente l'art. 2054 del Codice Civile, ribadendo che la responsabilità sullo stato di efficienza e manutenzione del veicolo resta in capo al proprietario o al conducente, non all'ispettore.
Questo è un principio fondamentale che vale la pena ricordare sempre e si applica a tutti i tipi di Ispettore, leggeri e pesanti:
✅ L'ispettore risponde della corretta esecuzione della revisione secondo le procedure vigenti e dello stato del veicolo al momento del controllo
✅ L'ispettore risponde della congruenza dei dati del referto con le prove strumentali e visive.
❌ L'ispettore non risponde di guasti o deterioramenti successivi alla revisione
❌ L'ispettore non risponde di difetti non rilevabili con i controlli previsti
❌ L'ispettore non risponde di modifiche apportate al veicolo dopo la revisione
⚠️ La zona di attenzione rimane quella dei difetti esistenti e rilevabili al momento della visita: lì la responsabilità tecnica, penale e disciplinare dell'ispettore può essere chiamata in causa.
🎯 LA POSIZIONE DI FEDERISPETTORI
Su questo punto vogliamo essere chiari e diretti.
Le tutele appena elencate esistono per proteggere l'ispettore da contestazioni infondate e per delimitare correttamente il perimetro della sua responsabilità professionale. Questo è giusto e sacrosanto.
Tuttavia, Federispettori tiene a sottolineare con forza che questi principi non devono in nessun caso diventare un alibi o una giustificazione per abbassare la guardia durante i controlli.
Ragionare con la logica che "tanto statisticamente difficilmente verrà contestato dopo la revisione " e/o il più diffuso evergreen "pùo essere successo dopo" è un approccio che tradisce il senso stesso della nostra professione e mette a rischio la sicurezza stradale di tutti.
La revisione non è una formalità da evadere nel minor tempo possibile. È un presidio di sicurezza pubblica. Ogni anomalia ignorata, ogni carenza "lasciata passare" nella convinzione che non emergerà mai, rappresenta un rischio reale per chi guida quel veicolo, per chi gli sta accanto su strada e per la credibilità dell'intera categoria.
Fare "il favore" ad uno, può significare metterne in pericolo molti!
💪 Essere ispettori significa assumersi una responsabilità che va oltre quella giuridica. Significa avere la schiena dritta anche quando sarebbe più comodo guardare dall'altra parte.