10/04/2019
CAMBIO GOMME
⚠️ In base all'articolo 6 del Codice della Strada (legge n.120 del 29 luglio 2010) dal 15 novembre fino al 15 aprile vige l'obbligo di essere "munitidi catene o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".
✅ Presso l'Autofficina Guastapaglia possiamo gestire al meglio i cambi gomme su ogni tipo di automobile grazie all'attrezzatura specifica e ad un personale qualificato.
E' possibile inoltre acquistare gli pneumatici per la vostra automobile grazie alla disponibilità di una vasta gamma degli stessi.
Ricordiamo inoltre che:
➡️ Nel periodo "estivo" non è possibile circolare con gomme invernali (l'uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione, come sono gli pneumatici invernali, è consentito solo nella stagione fredda);
➡️ Le gomme invernali offrono prestazioni ottimali con temperature inferiori a 7° mentre quando fa più caldo l'usura dello pneumatico è notevolmente maggiore (la miscela invernale, infatti, è più morbida per aderire meglio all'asfalto ghiacciato e le scanalature nello pneumatico sono più marcate per migliorare il grip) e le prestazioni peggiori rispetto alle gomme estive.
➡️ è permessa l'installazione delle gomme invernali da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio);
➡️ è consentito, in base alla direttiva Europea 92/23/CEE, che gli pneumatici invernali possano avere un codice di velocità inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione, ma rispettando il codice minimo utilizzabile (Q ovvero 160 km/h).
Per approfondire l'argomento ➡️ https://www.patentati.it/blog/articoli-auto/obbligo-gomme-invernali.html
💪 Un doppio treno di pneumatici, estivi-invernali, vi permetterà di avere un consumo controllato degli stessi oltre ad una maggiore sicurezza alla guida.