29/07/2026
Il Codice della Strada (art. 50) stabilisce che una bicicletta a pedalata assistita deve avere un motore con potenza nominale continua massima di 250 watt e che l’assistenza elettrica deve interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h (oppure quando il ciclista smette di pedalare). Se il mezzo è stato “sbloccato”, dotato di acceleratore o modificato per superare tali limiti, non è più considerato una bicicletta ma viene equiparato a un ciclomotore, con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Chi effettua modifiche per aumentare la velocità o la potenza della bici rischia una sanzione amministrativa da 845 a 3.382 euro. Inoltre, chi circola con un mezzo così modificato può essere sanzionato con una multa da 421 a 1.691 euro per aver utilizzato un veicolo non conforme, oltre alle ulteriori contestazioni previste nel caso in cui il mezzo sia privo di immatricolazione, targa, assicurazione o dei requisiti richiesti.
Come punto vendita di e-bike conformi alla normativa, ricordiamo che modificare una bicicletta per aumentarne velocità o potenza non solo è vietato, ma può comportare pesanti sanzioni e far perdere al mezzo la sua classificazione di bicicletta. Scegliere prodotti omologati significa viaggiare in sicurezza e nel rispetto della legge.